Superbonus e compatibilità con il bonus mobili
Il bonus mobili è applicabile anche all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi per i quali il contribuente usufruisce del Superbonus, eventualmente anche mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito? Ecco la risposta.
Com’è noto, l’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, ha introdotto i famosi incentivi per interventi di efficientamento energetico degli edifici, riqualificazione antisismica e installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (c.d. Superbonus) nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Questa nuova opportunità per i contribuenti si è andata ad inserire nella già ricca platea di agevolazioni fiscali dedicate alle spese per interventi sugli immobili, elencate dall’art. 16-bis del TUIR.
A partire dal periodo d’imposta 2013, con l’articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013 è stato introdotto anche il c.d. bonus mobili: una detrazione pari al 50% delle spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da collocare presso l’immobile oggetto di ristrutturazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 € e da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Ci si chiede se tale ultima agevolazione sia applicabile anche all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi per i quali il contribuente usufruisce del Superbonus, eventualmente anche mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art 121 del già richiamato Decreto Legge n. 34/2020.
La risposta è senza dubbio negativa.
La disposizione che prevede la concessione del bonus mobili (il già richiamato articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013) pone come condizione necessaria per richiedere l’agevolazione il contestuale godimento della detrazione nel limite del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In effetti, il comma 2 dell’art. 16, nell’introdurre il beneficio fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fa espresso richiamo ai “contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”; quest’ultimo va a prorogare la vigenza dell’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, che aumenta la percentuale di detrazione dall’imposta lorda al 50%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 € per unità immobiliare, richiamandosi a sua volta all’art. 16-bis del TUIR per quanto attiene l’identificazione degli interventi agevolabili.
Di conseguenza, essendo il Superbonus previsto da una norma diversa rispetto all’art. 16-bis del TUIR e s.m.i., non è possibile estendere l’applicabilità del bonus mobili anche a tale fattispecie.
Risvolto pratico per i contribuenti
Chi usufruisce del Superbonus, eventualmente anche mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito, non può contemporaneamente beneficiare della detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici da adibire ad arredo dell’immobile oggetto di interventi agevolati al 110%.
Qualora, invece, gli interventi eseguiti sull’immobile, pur non avendo i requisiti per poter beneficiare dell’ulteriore percentuale di detrazione, rientrino tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolabili al 50%, sarà possibile ottenere lo sconto fiscale del 50% anche sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici fino ad un ammontare massimo di 10.000 €.
Si segnala che anche gli interventi di riqualificazione energetica (come la posa in opera di schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, ecc.), non rientrando nelle fattispecie richiamate dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, non danno diritto al bonus mobili.
Va ricordato, da ultimo, che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici pagati nel 2020, il bonus può essere richiesto solo se tali lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima del 1° gennaio 2019.
Articolo di Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN