Agenzia dell’Entrate: L’agevolazione introdotta dal decreto Cura Italia spetta solo a chi ha pagato il canone di locazione

Il decreto Cura Italia  ha stabilito un bonus fiscale per i negozi in affitto: un credito d’imposta del 60% dell’importo del canone di locazione per il mese di marzo, per tutti gli immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (non quindi per i laboratori di arti e mestieri o per uffici, depositi e magazzini) in favore di chi ha dovuto chiudere l’attività commerciale in conseguenza delle misure restrittive contenute nei vari decreti emanati dal Governo o nelle ordinanze disposte dalle Regioni.

Ma l’agevolazione spetta solo a chi, nonostante la chiusura del negozio, ha pagato ugualmente il canone di marzo al proprietario: è questa l’interpretazione della norma fornita dall’Agenzia delle Entrate nella nuova circolare (Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020) che ha chiarito i limiti applicativi del nuovo «credito d’imposta per negozi e botteghe».

L’Agenzia spiega infatti che la norma del decreto legge «ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo».

Anche la relazione tecnica allegata al decreto Cura Italia fa riferimento alle «spese sostenute nel mese di marzo» e dunque non a quelle soltanto maturate per competenza.

Il bonus, essendo una sorta di compensazione per chi è stato costretto a chiudere, non si applica a chi invece ha potuto rimanere aperto, come ad esempio farmacie, supermercati e tabaccai. Non è erogato come rimborso, ma opera, quale credito d’imposta, solo in compensazione con altri debiti fiscali.

Articolo di Paolo Remer

Condividi