Elettricità: dal 1° marzo prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per fatture ritardate e di conguaglio

Attuando nella regolazione quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione. È quanto prevede la deliberazione 97/2018/R/com, applicando nei tempi previsti le norme introdotte con la legge di bilancio 2018, che punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori.

Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare  o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale. La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.

Considerata la portata della legge di bilancio sull’impianto regolatorio dell’Autorità, al fine di completare la definizione relativamente al settore dell’energia elettrica e anche per il settore gas, con la deliberazione viene anche avviato un procedimento per individuare un insieme di regole organiche da applicare nell’ambito di tutta la filiera.

articolo di www.arera.it

La delibera  97/2018/R/com è disponibile sul sito www.arera.it

 

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