APE – Accolte le rivendicazioni ASPPI
Il Decreto ‘Destinazione Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri, contiene alcune norme, in materia di Attestazione Prestazione Energetica e di condominio rivendicate con forza in questi mesi da ASPPI e da altre associazioni della proprietà edilizia. In particolare:
1) viene soppressa la clausola di nullità per i contratti di compravendita o di locazione sprovvisti di Ape. In luogo della nullità sarà comminata una sanzione amministrativa.
2) Saranno definiti in un apposito regolamento i requisiti per poter svolgere attività di formazione per gli amministratori condominiali, i criteri e le modalità della formazione stessa.
3) si abbassa la maggioranza condominiale richiesta per approvare opere volte al contenimento energetico degli edifici.4) Ai fini della sicurezza si richiede all’amministratore condominiale di raccogliere i dati relativi alle parti comuni, evitando invasivi interventi sulle singole proprietà immobiliari.
5) Il fondo speciale previsto per le spese straordinarie nei condomini può essere riferito ai singoli stati di avanzamento dei lavori e non al complesso della spesa.
6) viene meglio regolata l’irrogazione di sanzioni per i condomini che non rispettano il regolamento.
Asppi ha sostenuto queste proposte di modifiche nei mesi scorsi in decine di manifestazioni pubbliche svolte in tutta Italia in materia di APE e di riforma condominiale.
ASPPI e Sesamo hanno partecipato, assieme a dverse associazioni, all’iniziativa coordinata dal Sole 24 ore sulle modifiche necessarie alla riforma del condominio.
ASPPI ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI SEDE NAZIONALE
00185 ROMA VIA CARLO ALBERTO 4 tel. 06 4465706 FAX 06 4441025 E-mail: direzione@asppi.it www.asppi.it
Mentre esprimiamo soddisfazione per l’inserimento di queste modifiche, interverremo sul Parlamento che dovrà convertire il Decreto affinché esse vengano salvaguardate e possibilmente migliorate.
Riportiamo di seguito gli articoli integrali del Decreto così come approvati dal Consiglio dei Ministri.
7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000; la sanzione è da Euro 1.000 a Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, che, per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
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9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:
a) con Regolamento del Ministro della Giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».
Roma 17 dicembre 2013
Fonte ASPPI